Art. 37.
(Rifiuto di celebrare o di eseguire le registrazioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'ufficiale dello stato civile che, senza giustificato motivo, rifiuta di convocare i richiedenti un patto civile di solidarietà, di compiere le formalità di rito o di registrare un patto ai sensi dell'articolo 9 è punito con la pena dell'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 1.000 euro.
      2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per ragioni di discriminazione dipendenti dal sesso o dalla nazionalità dei contraenti, si applicano la pena della reclusione fino a tre anni e la pena della multa da 2.000 a 4.000 euro.

 

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      3. In caso di inottemperanza all'ordine dato dal tribunale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, il responsabile è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni e con la multa da 3.000 a 5.000 euro.
      4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, la condanna comporta di diritto la destituzione dalla carica o l'estinzione del rapporto di pubblico impiego.