1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'ufficiale dello stato civile che, senza giustificato motivo, rifiuta di convocare i richiedenti un patto civile di solidarietà, di compiere le formalità di rito o di registrare un patto ai sensi dell'articolo 9 è punito con la pena dell'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 1.000 euro.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per ragioni di discriminazione dipendenti dal sesso o dalla nazionalità dei contraenti, si applicano la pena della reclusione fino a tre anni e la pena della multa da 2.000 a 4.000 euro.